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Page:Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, fasc. 352-354, février 1913.pdf/107

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et l’Élection de Pascal Paoli


CAPITOLO XII

Degl’Inquisitori e loro autorità.

La sicurezza commune quanto è più importante della privata tanto più impegna la nostra attenzione. E pur troppo noto che in alcune Provincie vi sono degli spiriti torbidi e faziosi, li quali non attendono che l’opportunità per intorbidare e sconvolgere la publica tranquillità. Spiriti sedotti ed amaliati da una ceca e furiosa passione, che gli trasporta all’abominevol eccesso di procurare anche col rischio della lor vita e coll’ infamia del lor onore l’oppressione, schiavitù e desolamento della lor Patria. Per invigilare sugl’ andamenti di cotesti sconsigliati, affin d’impedire Ch4 non sussistino nuovi torbidi, e di castigare la loro insolenza in caso che abusandosi della dolcezza con cui gl’abbiamo trattati fin’ ora, si scuoprano rei di maneggi ed intelligenze sospette, abbiamo determinato d’instituire, siccome in virtù del presente instituiamo un Tribunale d’Inquisizione che uniamo per ora all’Eccellentissimo Magistrato Supremo. Membri di questo Tribunale saranno gl’Inquisitori che abbiamo deputati o deputaremo per ogni Provincia o Terziero. Avranno essi l’incarico d’osservar tutti i passi delle persone sospette ; e quando siansi assicurati che terdono ad intorbidare la quiete comune, in virtù della facoltà che lor communichiamo dovranno citarle o vanh di loro stessi, o avanti il Magistrato Supremo a render ragione de loro andamenti.

Se però il lor delitto è di tal gravezza che si possa temer la disubbidienza o la fuga, dovranno farle arrestare, valendosi per ciò del braccio del Magistra-