4° che nelle caose esecutive contre instromenti esecutivi non ammettano senon ricevute per instrumento publico, o polize di pagamento. Nelle caose sommarie però sia lecito alli prefati uditori procedere e sentenziare « sola inspecta veritate facti » ; che se questa non possa aversi, abbia luogo la fede di due o più testimoni ricevuta da notaro publico, e in mancanza di notaro, da un parroco o. vice-parroco. 5° Che per essere tropo gravoso a di uditori l’esercitare il loro impiego, che è quello di udire, esaminare e decidere le controversie e le liti che insorgono senza il minimo emolumento, concediafacoltà di prendere le loro sportule o propimoloro ne per ogni caosa decisa, o da decidersi per sentenza, o per decreto definitivo, o che abbia forza di definitivo : avuto rìguardo alla somma di ciascuna caosa secondo la tassa seguente, la quale non potrà in minima cosa alterarsi dagl’auditori sotto pena d’esser condannati dal sindicato a misura dell’eccesso che commetteranno, come si dirà nel capitolo del sindicato
Dalle lire 15 exlusivè alle 25 inclusive 0,12,6
Dalle lire 25 — sino alle 50 inclusive 1,5 ,
Dalle lire 50 — sinon 100 inclusive 2,10 ,
Dalle lire 100 — sino a qualonque altra somma inclusive 5,0 ,,
CAPITOLO IV
De Decreti fatti senza citazione di Parte.
Essendosi pratticato talvolta per debolezza di qualche Magistrato di fare ordini e decreti senza udire ne citare le parti : abuso che oltre l’esser contrario alle leggi divineedumane, si tira dietro delle perni-