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Page:Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, fasc. 352-354, février 1913.pdf/92

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La Consulte de Caccia

getti uno della giurisdizione che era di Bastia, l’altro della giurisdizione ch’era di Corti e d’Aleria, il terzo di Balagna, il quarto di Nebio. Dichiarando che in qualunque giudicio di Sindicato non debbano dar voto che trè dei suddetti sindicatori, dovendo restar escluso dal votare il Sindicatore Provinciale nelle cause della propria provincia o terziero. L’autorita de’ sindicatori si estenda ad obligare i suddetti Magistrati giudici e cancellieri a restituire tutto ciò che avessero preso indebitamente, e condannarli ad una pena arbitraria, inclusa la privazione dell’ufficio, giusta la qualità del lor delitto, per tutte le trasgressioni che faranno contro il presente regolamento e contro il nostro Statuto e leggi. Ed in ordine agl’auditori ecclesiastici, se verranno ricorsi contro di loro, dovranno avvisargli se vogliono comparire a giustificarsi, e non comparendo e non giustificandosi li priveranno dell’ ufficio.

CAPITOLO VI

Dell’esiggenza della tassa.

I disordini pur troppo noti che nascono nelle spedizioni di truppa collettizia, la quale sotto pretesto di non esser pagata, commette delle insolenze che i loro capi non possono sempre impedire, han fatto desiderare ad ognuno la formazione d’un corpo di truppa regolata, da cui possa esiggersi una maggior subordinazione. In sequela di ciò si è cominciato a stabilirla, e perchè è necessario un fondo per la sua sussistenza, si è imposto la tassa di due lire a fuoco. I popoli però non potranno godere, il beneficio che per mezzo di tale imposizione lor si procura, se a sodisfarla non si mostran più pronti. Per risolversi ad una maggior puntualità debbono essi riflettere che