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Page:Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, fasc. 352-354, février 1913.pdf/96

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La Consulte de Caccia


CAPITOLO VIII

Della militar disciplina da osservarsi nelle marcie.

Essendo nostra intenzione che i popoli restino liberi da quei disordini per togliere i quali si è imposta la tassa, ordiniamo che i fucilieri pagati, per qualunque spedizione si mandino, quando non si permettesse loro maggior licenza dal loro capo in castigo di qualche fatto, non possano pretendere dai paesi per dove passano che il semplice alloggio, sotto pena d’esser cassati, e puniti a misura della loro insolenza. Che se fosse necessaria qualche spedizione straordinaria di gente collettizia (che senza una precisa necessità non dovrà ordinarsi giammai) avrà questa da contentarsi di due pasti al giorno, ovvero di sei soldi in vece d’un pasto, ricevuti li quali il fuciliere non potrà esigere altra cosa da verun altro, ne potrà entrare in veruna casa senza esservicondotto dal Podestà o altra persona publica sotto pena d’essere severamente punito. In caso che i fucilieri ricevano i sei soldi in vece d’un pasto, i Padri del Commune li faranno provedere a giusto prezzo di quanto domandano col loro danaro. Esortiamo però i fucilieri a contentarsi di ciò che loro vien dato da i loro albergatori, e questi altresi a trattarli discretamente.

Si avvertono i Signori Capi di guerra che marciando a Magistrati, alle Consulte, o per altri publici affari, non conducano maggior N. di fucilieri di quello è necessario per loro accompagnamento : che in qualunque marcia tengano i loro fucilieri in disciplina ed in freno ; non permettendo che esiggano dai paesi ove