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Page:Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, fasc. 352-354, février 1913.pdf/97

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et l’Élection de Pascal Paoli

alloggiano più di quello si è stabilito qui sopra : E se faranno aggravio, soverchieria ed insulto a chi che sia, dovranno o castigarli o denonciarli al Magistrato Supremo, di cui sarà cura il punirli. E sopratutto faranno rispettare i Religiosi e non graveranno soverchiamente i loro conventi, dove si commettono talvolta insolenze cosi scandalose che ci tirano addosso i divini castighi, poichè servendosi i Religiosi delle armi spirituali assai più terribili delle nostre, dobbiamo astenerci di provocarle. Che se alcuno Capo non castigherà o denunciarà al Magistrato i fucilieri insolenti che ha sotto i suoi ordini, allorchè glie ne sia fatto un giusto ricorso, se il medemo sarà fatto al Magistrato Supremo, il Capo che si sarà mostrato indolente sarà condannato egli stesso a rifare del proprio i danni cagionati dall’ insolenza de suoi fucilieri in pena d’averli spalleggiati contro il dovere.

A tutti i fucilieri cosi pagati come collettizii in qual si vogliano spedizioni, ancorchè fatte in castigo de Rei oper devastare i loro beni, si proibisce l’appropriarsi armi, munizioni o altra minima cosa per qualunque motivo, colore o pretesto, quando non fosse lor conceduto il sacco ; e contravenendo a ciò, siano tenuti a restituire il doppio, e siano castigati come ladri, infrattori della militar disciplina, e perturbatori del buon ordine, ad arbitrio del Magistato. E l’istesso s’intende se ardissero di fare qual si voglia insulto, incendio o devastazione senza un ordine espresso del lor Capo Superiore, dovendo restar persuasi che sono mandati per castigar l’insolenza, i disordini, e le ingiustizie, non già per commetterne.